Telecamere per pedoni

Gli agenti di polizia municipale sono autorizzati a indossare telecamere individuali per effettuare registrazioni audiovisive delle loro azioni. Il loro utilizzo è disciplinato dal decreto 2019-140 del 27 febbraio 2019, Decreto prefettizio n. 2019-01-359 del 15 aprile 2019e Statuto comunale n. 2019-098-PM del 23 aprile 2019

La legge regolamenta rigorosamente l'uso delle "telecamere pedonali" e fornisce le seguenti garanzie ai cittadini e agli utenti.

  • La porta della fotocamera è visibile
  • Si raccomanda di informare oralmente le persone interessate, salvo circostanze particolari.
  • Un "segnale visivo specifico" è visibile quando la registrazione viene attivata;
  • Il personale che dispone di telecamere individuali non può avere accesso diretto alle registrazioni effettuate.
  • Le immagini e i suoni catturati vengono archiviati in aree sicure.
  • L'accesso alle registrazioni è strettamente controllato e limitato
  • Le immagini e i suoni registrati vengono conservati per 6 mesi e distrutti al termine di questo periodo.
  • Il diritto di accesso ai file si esercita indirettamente richiedendo alla CNIL di esaminare la conformità delle immagini e dei suoni memorizzati (articolo 41 della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle libertà e articolo 41 della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle libertà e articolo 41 della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle libertà). Articolo 241-15-III del decreto 2019-140 del 27 febbraio 2019 in relazione al trattamento dei dati personali dalle fotocamere personali degli agenti di polizia municipale.
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